In breve
- Dal 1° gennaio 2026 chi tatua non deve iscriversi al RENTRI, anche se produce rifiuti pericolosi come aghi e cartucce: art. 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, riscritto dalla L. 199/2025 (art. 1, comma 789).
- Registro di carico e scarico e MUD si assolvono conservando per tre anni i formulari (o il documento di conferimento del circuito di raccolta): art. 190, comma 6.
- Il formulario resta, nel nuovo modello e vidimato in digitale: chi non è iscritto lo gestisce dall’area «Produttori di rifiuti non iscritti» del portale RENTRI, con SPID, CIE o CNS.
Fino a dicembre 2025 la domanda che girava fra gli studi era «da quando devo iscrivermi al RENTRI?». Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (D.M. 4 aprile 2023, n. 59) chiedeva l’iscrizione a tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a fasce: prima le imprese sopra i 50 dipendenti, poi quelle sopra i 10, infine tutte le altre, con l’ultima finestra che si chiudeva il 13 febbraio 2026. Uno studio di tatuaggi produce rifiuti pericolosi ogni giorno — gli aghi e le cartucce usate sono il codice EER 18 01 03* — e quindi ci rientrava.
La **legge di bilancio 2026** ha cambiato la risposta: gli studi di tatuaggio, insieme ad acconciatori ed estetisti, **non devono iscriversi**. Molte pagine in rete sono rimaste alle scadenze del 2025, e altre raccontano l’esclusione come se fosse un liberi tutti. Non lo è: quello che è sparito è l’iscrizione, non la tracciabilità. Qui trovi la norma, cosa resta obbligatorio, cosa fa chi si era già iscritto e come si tiene l’archivio in modo che regga a un controllo.
01Cosa dice la norma, parola per parola
L’art. 1, comma 789, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 42) ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis del Codice dell’ambiente. Il nuovo testo conferma l’obbligo di iscrizione per chi produce rifiuti pericolosi, e subito dopo esclude due gruppi: i consorzi dell’art. 237 e «i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6».
È il comma 6 dell’art. 190 a nominare il mestiere: vi rientrano «i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati». Il 96.09.02 è il codice dei servizi di tatuaggio e piercing, gli altri tre sono acconciatori ed estetisti. Il portale RENTRI ha pubblicato l’esclusione l’8 gennaio 2026.
| Obbligo | Prima della L. 199/2025 | Dal 1° gennaio 2026 |
|---|---|---|
| Iscrizione al RENTRI | Obbligatoria, finestra 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 per le imprese fino a 10 dipendenti | Non dovuta (art. 188-bis, c. 3-bis) |
| Contributo annuale e diritti di segreteria RENTRI | Dovuti con l’iscrizione | Non dovuti, se non ti iscrivi |
| Registro cronologico di carico e scarico | Semplificato con la conservazione dei formulari | Uguale: si assolve conservando i formulari per 3 anni (art. 190, c. 6) |
| Comunicazione al catasto (MUD) | Assolta con la stessa conservazione | Uguale: il comma 6 dice che la conservazione vale «anche ai fini della comunicazione al catasto» |
| Formulario di identificazione (FIR) | Obbligatorio a ogni ritiro | Obbligatorio, nel nuovo modello e con vidimazione digitale |
| Trasportatore e impianto autorizzati | Obbligatori | Obbligatori |
02Cosa resta obbligatorio
L’esclusione tocca l’iscrizione a un registro. Non cambia la natura del rifiuto, né la catena che lo porta dall’ago sulla postazione all’impianto di smaltimento. Uno studio di tatuaggi resta produttore iniziale di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, con quattro obblighi che un controllo verifica.
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Il deposito temporaneo nei tempi
Per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo il deposito temporaneo dura al massimo 5 giorni dalla chiusura del contenitore; per quantità inferiori a 200 litri si può arrivare a 30 giorni, rispettando igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore (art. 8, comma 3, D.P.R. 254/2003). Uno studio piccolo sta quasi sempre sotto i 200 litri: il limite che conta è quindi il mese.
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Il ritiro con ditta autorizzata
Trasportatore iscritto all’Albo gestori ambientali e impianto di destinazione autorizzato. Le autorizzazioni si chiedono in copia alla firma del contratto, non si danno per scontate.
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Il formulario a ogni ritiro
Il FIR accompagna ogni trasporto. Dal 13 febbraio 2025 si usa il nuovo modello, vidimato in digitale tramite il RENTRI: anche chi non è iscritto lo gestisce così (vedi la sezione sul formulario).
- 4
Tre anni di archivio
Si conservano per tre anni, in ordine progressivo, i formulari o i documenti di conferimento rilasciati da chi raccoglie i rifiuti in un circuito organizzato (art. 190, comma 6, lettere a e b). È questo archivio a sostituire il registro di carico e scarico e il MUD.
03Il formulario senza essere iscritti: area «Produttori non iscritti»
Il RENTRI ha un’area apposta per chi non deve iscriversi: si chiama Produttori di rifiuti non iscritti, è attiva dal 15 dicembre 2024 e ci si entra con SPID, CIE o CNS. Se l’identità digitale è intestata a una persona fisica, quella persona deve avere i poteri di rappresentanza dell’impresa (nella ditta individuale sei tu). Da lì il produttore:
- si registra con pochi dati anagrafici, senza pagare contributi di iscrizione;
- emette il formulario cartaceo nel nuovo modello e lo vidima in digitale, perché dal 13 febbraio 2025 la vidimazione dei FIR cartacei avviene solo così;
- scarica le copie del formulario controfirmate dal destinatario.
Nella pratica, in quasi tutti gli studi il formulario lo prepara la ditta che ritira, su tua richiesta, e tu firmi alla consegna. La norma lo consente, ma la responsabilità di produttore resta tua: controlla che codice EER, quantità e dati dello studio siano giusti prima di firmare, e che la copia controfirmata torni.
| Data | Cosa è successo |
|---|---|
| 15 dicembre 2024 | Attiva l’area RENTRI dei produttori non iscritti |
| 13 febbraio 2025 | Nuovo modello di FIR e vidimazione solo digitale |
| 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 | Ultima finestra di iscrizione per le imprese fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi |
| 1° gennaio 2026 | In vigore l’esclusione degli studi di tatuaggio (L. 199/2025) |
| 8 gennaio 2026 | Il portale RENTRI pubblica le esclusioni e la procedura di cancellazione |
| 16 settembre 2026 | Per gli iscritti il FIR si emette e si gestisce solo in digitale (xFIR): fino al 15 settembre valeva ancora il cartaceo, per la proroga del D.L. 200/2025 convertito dalla L. 26/2026 |
04Se ti eri già iscritto
Molti studi si sono iscritti fra dicembre 2025 e febbraio 2026, prima che l’esclusione fosse chiara. Il portale RENTRI è esplicito: chi rientra fra gli esclusi e vuole uscire deve presentare una pratica di cancellazione dall’area operatori; se non lo fa, resta iscritto su base volontaria, con gli obblighi e i contributi degli iscritti, incluso il FIR solo digitale dal 16 settembre 2026.
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Decidi se ti conviene restare
Restare iscritti ha senso solo se tieni già registro e formulari in digitale con un software collegato al RENTRI. Per uno studio con un ritiro al mese, di solito no.
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Entra nell’area operatori
Con l’identità digitale del titolare o del legale rappresentante, sul portale rentri.gov.it.
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Presenta la pratica di cancellazione
Indicando l’esclusione prevista dall’art. 188-bis, comma 3-bis. Conserva la ricevuta insieme ai formulari.
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Registrati come produttore non iscritto
Per continuare a vidimare e scaricare i formulari dall’area dedicata.
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Avvisa la ditta dei rifiuti
Così i prossimi formulari portano la posizione giusta dello studio.
05Cosa ti chiedono a un controllo
Chi entra per un controllo — ASL, NAS, Polizia locale o ARPA — non ti chiede l’iscrizione al RENTRI: ti chiede di dimostrare che ogni ago uscito dallo studio è arrivato dove doveva. Gli altri documenti che guardano sono nella guida al controllo ASL e NAS.
Il raccoglitore dei rifiuti, pronto per un controllo
- Contratto con la ditta, con copia dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali e dell’autorizzazione dell’impianto.
- Formulari degli ultimi tre anni in ordine di data, ciascuno con la copia controfirmata dal destinatario.
- Un foglio con le date di chiusura dei contenitori e dei ritiri: dimostra che il deposito non ha superato i 30 giorni.
- Visura camerale con l’attività di tatuaggio, per l’esclusione dal RENTRI.
- Ricevuta della cancellazione, se ti eri iscritto.
- Credenziali (SPID, CIE o CNS) di chi vidima i formulari nell’area dei produttori non iscritti.
Con Omega
Il formulario che non torna, lo sai tu prima del controllo
- Nel registro della sterilizzazione ogni ritiro dei rifiuti ha la sua riga: data, trasportatore e numero del formulario.
- Dopo la finestra che hai dichiarato ti segnala quale copia controfirmata del formulario non è ancora rientrata.
- Sterilizzazione, consensi, lotti degli inchiostri e attestati degli artisti stanno nello stesso gestionale: a un controllo non si cerca in tre raccoglitori.
- Quando una delle fonti che seguiamo — Gazzetta Ufficiale, Ministero della Salute, la tua regione — si muove, ti arriva il link al testo. Non interpretiamo al posto tuo.


