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Omega Tattoo

Norme e obblighi

RENTRI e tatuatori nel 2026: esclusi dall’iscrizione, e cosa resta da fare con i rifiuti

La legge di bilancio 2026 ha tolto gli studi di tatuaggio dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. Non ha tolto il formulario, i tre anni di archivio e i limiti del deposito: ecco cosa si fa adesso, e cosa deve fare chi si era già iscritto.

11 minuti di lettura Aggiornata al 29 settembre 2026

In breve

  • Dal 1° gennaio 2026 chi tatua non deve iscriversi al RENTRI, anche se produce rifiuti pericolosi come aghi e cartucce: art. 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, riscritto dalla L. 199/2025 (art. 1, comma 789).
  • Registro di carico e scarico e MUD si assolvono conservando per tre anni i formulari (o il documento di conferimento del circuito di raccolta): art. 190, comma 6.
  • Il formulario resta, nel nuovo modello e vidimato in digitale: chi non è iscritto lo gestisce dall’area «Produttori di rifiuti non iscritti» del portale RENTRI, con SPID, CIE o CNS.

Fino a dicembre 2025 la domanda che girava fra gli studi era «da quando devo iscrivermi al RENTRI?». Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (D.M. 4 aprile 2023, n. 59) chiedeva l’iscrizione a tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a fasce: prima le imprese sopra i 50 dipendenti, poi quelle sopra i 10, infine tutte le altre, con l’ultima finestra che si chiudeva il 13 febbraio 2026. Uno studio di tatuaggi produce rifiuti pericolosi ogni giorno — gli aghi e le cartucce usate sono il codice EER 18 01 03* — e quindi ci rientrava.

La **legge di bilancio 2026** ha cambiato la risposta: gli studi di tatuaggio, insieme ad acconciatori ed estetisti, **non devono iscriversi**. Molte pagine in rete sono rimaste alle scadenze del 2025, e altre raccontano l’esclusione come se fosse un liberi tutti. Non lo è: quello che è sparito è l’iscrizione, non la tracciabilità. Qui trovi la norma, cosa resta obbligatorio, cosa fa chi si era già iscritto e come si tiene l’archivio in modo che regga a un controllo.

01Cosa dice la norma, parola per parola

L’art. 1, comma 789, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 42) ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis del Codice dell’ambiente. Il nuovo testo conferma l’obbligo di iscrizione per chi produce rifiuti pericolosi, e subito dopo esclude due gruppi: i consorzi dell’art. 237 e «i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6».

È il comma 6 dell’art. 190 a nominare il mestiere: vi rientrano «i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati». Il 96.09.02 è il codice dei servizi di tatuaggio e piercing, gli altri tre sono acconciatori ed estetisti. Il portale RENTRI ha pubblicato l’esclusione l’8 gennaio 2026.

ObbligoPrima della L. 199/2025Dal 1° gennaio 2026
Iscrizione al RENTRIObbligatoria, finestra 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 per le imprese fino a 10 dipendentiNon dovuta (art. 188-bis, c. 3-bis)
Contributo annuale e diritti di segreteria RENTRIDovuti con l’iscrizioneNon dovuti, se non ti iscrivi
Registro cronologico di carico e scaricoSemplificato con la conservazione dei formulariUguale: si assolve conservando i formulari per 3 anni (art. 190, c. 6)
Comunicazione al catasto (MUD)Assolta con la stessa conservazioneUguale: il comma 6 dice che la conservazione vale «anche ai fini della comunicazione al catasto»
Formulario di identificazione (FIR)Obbligatorio a ogni ritiroObbligatorio, nel nuovo modello e con vidimazione digitale
Trasportatore e impianto autorizzatiObbligatoriObbligatori
Fonti: art. 1, comma 789, L. 199/2025; artt. 188-bis e 190 D.Lgs. 152/2006 nel testo vigente; notizia «Esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI» del portale rentri.gov.it (8 gennaio 2026).

02Cosa resta obbligatorio

L’esclusione tocca l’iscrizione a un registro. Non cambia la natura del rifiuto, né la catena che lo porta dall’ago sulla postazione all’impianto di smaltimento. Uno studio di tatuaggi resta produttore iniziale di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, con quattro obblighi che un controllo verifica.

  1. 1

    Il deposito temporaneo nei tempi

    Per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo il deposito temporaneo dura al massimo 5 giorni dalla chiusura del contenitore; per quantità inferiori a 200 litri si può arrivare a 30 giorni, rispettando igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore (art. 8, comma 3, D.P.R. 254/2003). Uno studio piccolo sta quasi sempre sotto i 200 litri: il limite che conta è quindi il mese.

  2. 2

    Il ritiro con ditta autorizzata

    Trasportatore iscritto all’Albo gestori ambientali e impianto di destinazione autorizzato. Le autorizzazioni si chiedono in copia alla firma del contratto, non si danno per scontate.

  3. 3

    Il formulario a ogni ritiro

    Il FIR accompagna ogni trasporto. Dal 13 febbraio 2025 si usa il nuovo modello, vidimato in digitale tramite il RENTRI: anche chi non è iscritto lo gestisce così (vedi la sezione sul formulario).

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    Tre anni di archivio

    Si conservano per tre anni, in ordine progressivo, i formulari o i documenti di conferimento rilasciati da chi raccoglie i rifiuti in un circuito organizzato (art. 190, comma 6, lettere a e b). È questo archivio a sostituire il registro di carico e scarico e il MUD.

03Il formulario senza essere iscritti: area «Produttori non iscritti»

Il RENTRI ha un’area apposta per chi non deve iscriversi: si chiama Produttori di rifiuti non iscritti, è attiva dal 15 dicembre 2024 e ci si entra con SPID, CIE o CNS. Se l’identità digitale è intestata a una persona fisica, quella persona deve avere i poteri di rappresentanza dell’impresa (nella ditta individuale sei tu). Da lì il produttore:

  • si registra con pochi dati anagrafici, senza pagare contributi di iscrizione;
  • emette il formulario cartaceo nel nuovo modello e lo vidima in digitale, perché dal 13 febbraio 2025 la vidimazione dei FIR cartacei avviene solo così;
  • scarica le copie del formulario controfirmate dal destinatario.

Nella pratica, in quasi tutti gli studi il formulario lo prepara la ditta che ritira, su tua richiesta, e tu firmi alla consegna. La norma lo consente, ma la responsabilità di produttore resta tua: controlla che codice EER, quantità e dati dello studio siano giusti prima di firmare, e che la copia controfirmata torni.

DataCosa è successo
15 dicembre 2024Attiva l’area RENTRI dei produttori non iscritti
13 febbraio 2025Nuovo modello di FIR e vidimazione solo digitale
15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026Ultima finestra di iscrizione per le imprese fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi
1° gennaio 2026In vigore l’esclusione degli studi di tatuaggio (L. 199/2025)
8 gennaio 2026Il portale RENTRI pubblica le esclusioni e la procedura di cancellazione
16 settembre 2026Per gli iscritti il FIR si emette e si gestisce solo in digitale (xFIR): fino al 15 settembre valeva ancora il cartaceo, per la proroga del D.L. 200/2025 convertito dalla L. 26/2026
Il passaggio all’xFIR riguarda chi è iscritto. Chi è escluso dall’iscrizione continua a poter usare il formulario cartaceo vidimato; se però il formulario lo emette la ditta in digitale, tutta la filiera lo gestisce in digitale. Chiedi alla tua ditta quale dei due userà dal prossimo ritiro.

04Se ti eri già iscritto

Molti studi si sono iscritti fra dicembre 2025 e febbraio 2026, prima che l’esclusione fosse chiara. Il portale RENTRI è esplicito: chi rientra fra gli esclusi e vuole uscire deve presentare una pratica di cancellazione dall’area operatori; se non lo fa, resta iscritto su base volontaria, con gli obblighi e i contributi degli iscritti, incluso il FIR solo digitale dal 16 settembre 2026.

  1. 1

    Decidi se ti conviene restare

    Restare iscritti ha senso solo se tieni già registro e formulari in digitale con un software collegato al RENTRI. Per uno studio con un ritiro al mese, di solito no.

  2. 2

    Entra nell’area operatori

    Con l’identità digitale del titolare o del legale rappresentante, sul portale rentri.gov.it.

  3. 3

    Presenta la pratica di cancellazione

    Indicando l’esclusione prevista dall’art. 188-bis, comma 3-bis. Conserva la ricevuta insieme ai formulari.

  4. 4

    Registrati come produttore non iscritto

    Per continuare a vidimare e scaricare i formulari dall’area dedicata.

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    Avvisa la ditta dei rifiuti

    Così i prossimi formulari portano la posizione giusta dello studio.

05Cosa ti chiedono a un controllo

Chi entra per un controllo — ASL, NAS, Polizia locale o ARPA — non ti chiede l’iscrizione al RENTRI: ti chiede di dimostrare che ogni ago uscito dallo studio è arrivato dove doveva. Gli altri documenti che guardano sono nella guida al controllo ASL e NAS.

Il raccoglitore dei rifiuti, pronto per un controllo

  • Contratto con la ditta, con copia dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali e dell’autorizzazione dell’impianto.
  • Formulari degli ultimi tre anni in ordine di data, ciascuno con la copia controfirmata dal destinatario.
  • Un foglio con le date di chiusura dei contenitori e dei ritiri: dimostra che il deposito non ha superato i 30 giorni.
  • Visura camerale con l’attività di tatuaggio, per l’esclusione dal RENTRI.
  • Ricevuta della cancellazione, se ti eri iscritto.
  • Credenziali (SPID, CIE o CNS) di chi vidima i formulari nell’area dei produttori non iscritti.

Con Omega

Il formulario che non torna, lo sai tu prima del controllo

  • Nel registro della sterilizzazione ogni ritiro dei rifiuti ha la sua riga: data, trasportatore e numero del formulario.
  • Dopo la finestra che hai dichiarato ti segnala quale copia controfirmata del formulario non è ancora rientrata.
  • Sterilizzazione, consensi, lotti degli inchiostri e attestati degli artisti stanno nello stesso gestionale: a un controllo non si cerca in tre raccoglitori.
  • Quando una delle fonti che seguiamo — Gazzetta Ufficiale, Ministero della Salute, la tua regione — si muove, ti arriva il link al testo. Non interpretiamo al posto tuo.

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Dubbi

Domande frequenti

I tatuatori devono iscriversi al RENTRI nel 2026?
No. Dal 1° gennaio 2026 l’art. 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, riscritto dall’art. 1, comma 789, della L. 199/2025, esclude dall’iscrizione i produttori dell’art. 190, comma 6, fra cui chi esercita attività di tatuaggio e piercing (codice ATECO 96.09.02), anche se produce rifiuti pericolosi come aghi e cartucce usate.
Il tatuatore deve tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD?
L’art. 190, comma 6, gli consente di assolvere l’obbligo conservando per tre anni, in ordine progressivo, i formulari di trasporto o i documenti di conferimento rilasciati dal circuito organizzato di raccolta. La stessa conservazione vale anche ai fini della comunicazione al catasto, cioè il MUD.
Serve ancora il formulario rifiuti dopo l’esclusione dal RENTRI?
Sì. Ogni ritiro viaggia con il formulario di identificazione, nel nuovo modello vidimato in digitale. Chi non è iscritto lo gestisce dall’area «Produttori di rifiuti non iscritti» del portale RENTRI, con SPID, CIE o CNS, e da lì scarica anche la copia controfirmata dal destinatario.
Mi ero già iscritto al RENTRI: cosa devo fare?
Se vuoi uscire devi presentare una pratica di cancellazione dall’area operatori del portale RENTRI. Senza cancellazione resti iscritto su base volontaria, con gli obblighi degli iscritti, compreso il formulario solo digitale (xFIR) dal 16 settembre 2026.
Per quanto tempo si possono tenere in studio gli aghi usati?
Il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari a rischio infettivo dura al massimo 5 giorni dalla chiusura del contenitore, estendibili a 30 giorni per quantità inferiori a 200 litri (art. 8 del D.P.R. 254/2003). L’esclusione dal RENTRI non cambia questi tempi.

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